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2. Fonti del diritto
Presentazione
Indice Sommario
1. Il diritto: definizione e partizioni
2. Fonti del diritto
3. Fonti del diritto italiano
4. Fonti del diritto comunitario
5. Fonti del diritto internazionale
6. Ordinamento della Repubblica Italiana
7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni
8. Organismi internazionali

Principio della riserva di legge
Il principio della riserva di legge [G] si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge [G].

La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.


La riserva di legge può essere:

  • assoluta, se viene imposto al Parlamento (o al Governo nel caso di decreto legge e decreto legislativo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o secondarie;


  • relativa, se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali che disciplinano una determinata materia, mentre l'attuazione della stessa può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie, all'interno, tuttavia, dei principî e dei criteri individuati con legge.
Tavole illustrative
Glossario
Tipologia dei links
 
Aggiornato al 11-11-2004
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