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2. Fonti del diritto
Presentazione
Indice Sommario
1. Il diritto: definizione e partizioni
2. Fonti del diritto
3. Fonti del diritto italiano
4. Fonti del diritto comunitario
5. Fonti del diritto internazionale
6. Ordinamento della Repubblica Italiana
7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni
8. Organismi internazionali

L’ abrogazione [G] si ha quando una legge viene sostituita in tutto o in parte da un'altra legge (o atto avente forza di legge [G]) successiva che interviene a disciplinare la materia con disposizioni nuove.

In base alla modalità con cui viene attuata, l'abrogazione può essere:
  • espressa, quando la legge successiva dichiara espressamente che quella precedente è abrogata;
  • tacita, quando la legge successiva interviene nella stessa materia con norme incompatibili rispetto a quelle contenute nella legge precedente;
  • implicita, quando la legge successiva interviene a regolare integralmente una materia già disciplinata da leggi precedenti.
In certi casi la legge o atto avente forza di legge può essere abrogata anche per effetto del c.d. referendum abrogativo [G].

Referendum abrogativo
Oltre al referendum costituzionale infatti la Costituzione prevede anche il referendum abrogativo (art. 75 Cost. [E]) con il quale si si può eliminare una legge attuando la cosiddetta “democrazia diretta”.

L’art. 75 stabilisce i limiti al referendum abrogativo: non possono costituire oggetto di referendum abrogativo le leggi in materia di:
  • amnistia e indulto;
  • tributi;
  • bilancio dello Stato;
  • trattati internazionali.
Tavole illustrative
Glossario
Tipologia dei links
 
Aggiornato al 11-11-2004
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