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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Il referendum abrogativo può essere richiesto da cinquecentomila elettori, oppure da cinque Consigli regionali. La richiesta deve essere presentata tra gennaio e settembre ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da permettere agli elettori di esprimere il loro consenso. L’Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, verifica la regolarità ed il numero necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l’abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro. Se anche il controllo della Corte Costituzionale ha esito positivo, la richiesta referendaria passa al Presidente della Repubblica, che indirà il referendum in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. La legge oggetto di referendum abrogativo viene eliminata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum costitutivo) e se dai voti validamente espressi c’è una maggioranza dei SI (quorum deliberativo). L’abrogazione viene comunicata da Presidente della Repubblica con D.P.R. sulla Gazzetta Ufficiale. Se invece l’esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum viene fatta dal Ministro della Giustizia, sempre sulla Gazzetta Ufficiale. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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