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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Principio della irretroattività [G] della legge Generalmente la legge dispone solo per l’avvenire, cioè non ha effetto retroattivo ovvero interviene a disciplinare i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore. Ciò comporta che il cittadino è tenuto a comportarsi nel modo previsto dalla legge solo dopo la sua entrata in vigore. Ogni comportamento precedente all’entrata in vigore della legge, pur potendo essere a questa contrario, non è normalmente punibile o perseguibile da parte dell’ordinamento giuridico. Solo in alcuni casi eccezionali di particolare vantaggio per il soggetto la legge può avere effetto retroattivo, può cioè disciplinare anche situazioni precedenti alla sua entrata in vigore; è il caso dell'applicazione di una legge penale favorevole al reo, ovvero al soggetto che ha compiuto un reato in un periodo precedente l'entrata in vigore della legge favorevole. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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