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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Esame e approvazione La proposta di legge [G] viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente [G] competente per materia. Normalmente l’approvazione della legge avviene da parte delle due assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione. In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base all’art. 72 Cost., per accelerare i lavori parlamentari è possibile che alcune leggi vengano deliberate direttamente in Commissione [G] (detta, in questo caso in sede deliberante). Questo procedimento abbreviato non è consentito né per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, né per le leggi di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente. Sui singoli articoli i parlamentari e il governo possono presentare emendamenti, cioè proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Gli emendamenti vengono posti in votazione prima del testo originario e possono essere approvati o respinti. Se l’emendamento è approvato, esso sostituisce il testo originario. Se è respinto si vota sul testo originario. Se il Governo decide di porre la fiducia sulla approvazione di una legge, non possono essere fatti né quantomeno proposti emendamenti. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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