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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Promulgazione La legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione [E]. La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata, che essa è conforme alla Costituzione e ordina che sia rispettata da tutti. Il Presidente può esercitare il veto sospensivo [I]. Può infatti rifiutarsi di promulgare la legge rinviandola alle Camere, quando questa non sia stata regolarmente deliberata ed approvata secondo la procedura prevista ovvero quando non sia conforme o addirittura contraria alla Costituzione. La legge in questo caso torna in Parlamento, accompagnata da un messaggio del Presidente della Repubblica recante le motivazioni ed i profili della mancata promulgazione. Il Parlamento, a questo punto, può modificare il testo di legge, seguendo le direttive del Capo dello Stato ovvero riapprovare lo stesso identico testo a maggioranza assoluta. In questo ultimo caso il Presidente della Repubblica non potrà rifiutarsi di promulgare la legge. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale La legge, una volta promulgata, viene pubblicata dal Ministro della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore (cioè la sua osservazione diventa obbligatoria) il quindicesimo giorno (periodo che viene indicato con l'espressione vacatio legis) successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge non contenga termini diversi. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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