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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Decreti legge I decreti legge vengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L., e sono emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza [E]. Il decreto legge [G], a differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità senza aver ottenuto una delega dal Parlamento, depositario della funzione legislativa [G]. Il potere di emanare un decreto legge spetta al Consiglio dei Ministri e non anche ai singoli Ministri. Il Governo non può comunque, attraverso un decreto legge, regolare quelle materie in cui è previsto il controllo politico del Parlamento, quale, ad esempio, l'approvazione del bilancio e del suo esercizio provvisorio o l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali. Il decreto legge entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: tuttavia, per evitare abusi, la Costituzione stabilisce che perde di efficacia sin dall’inizio (cioè si considera come mai venuto in esistenza) se non viene convertito in legge dal Parlamento entro i sessanta giorni successivi alla sua emanazione. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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