vai direttamente al contenuto e salta la barra di navigazione
logo NIR normeinrete
bandiera italiana

3. Fonti del diritto italiano
Presentazione
Indice Sommario
1. Il diritto: definizione e partizioni
2. Fonti del diritto
3. Fonti del diritto italiano
4. Fonti del diritto comunitario
5. Fonti del diritto internazionale
6. Ordinamento della Repubblica Italiana
7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni
8. Organismi internazionali

Leggi regionali
Nel nostro ordinamento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [E] sono titolari di potestà normativa che consente loro di emanare leggi nelle materie ed entro i limiti previsti dalla Costituzione.

Le leggi regionali [G]sono leggi che hanno un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana, sono deliberate dal Consiglio regionale, promulgate dal Presidente della Regione e pubblicate sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione (BUR).

La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla Costituzione [E], che le conferisce competenze legislative di due tipi:
  • concorrente, quando ad esercitarla sono congiuntamente lo Stato e la Regione, anche se in momenti diversi. Lo Stato prevede con una legge cornice [G] i principî fondamentali per l’emanazione delle leggi regionali in una determinata materia; la Regione, a sua volta, in osservanza della legge cornice e dei principî in essa contenuti, approva ed emana le leggi regionali;
Tavole illustrative
Glossario
Tipologia dei links
 
Aggiornato al 11-11-2004
Precedenti 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 Successive