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A seconda del contenuto e dell'oggetto i regolamenti
si distinguono in:
- regolamenti di esecuzione, adottati per regolare le modalità
di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche
sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico
dei cittadini;
- regolamenti di attuazione e integrazione, adottati per
integrare o attuare i principî contenuti all'interno di una
legge o di un decreto legislativo, sempre che si tratti di materie
non coperte da una riserva di legge [G]
assoluta;
- regolamenti indipendenti, con cui il Governo detta norme
nei più svariati settori di interesse pubblico al di là
di quanto già previsto dalle legge, determinando spesso nuovi
diritti e doveri dei cittadini. Vengono disciplinate infatti materie
non già regolate da leggi o atti aventi forza di legge, sempre
che non siano coperte da riserva di legge;
- regolamenti delegati, finalizzati a permettere un processo
di delegificazione [G];
questi regolamenti emanati su delega del Parlamento al Governo disciplinano
ex novo una materia precedentemente disciplinata da norma
primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella legge
di delega (norma primaria). Quindi in realtà
l'abrogazione e la delegificazione si verificano per effetto del
regolamento ma sono predisposte dalla legge di delega.
I regolamenti vengono emanati con D.P.R. ovvero con Decreto del Presidente
della Repubblica e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. |
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