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3. Fonti del diritto italiano
Presentazione
Indice Sommario
1. Il diritto: definizione e partizioni
2. Fonti del diritto
3. Fonti del diritto italiano
4. Fonti del diritto comunitario
5. Fonti del diritto internazionale
6. Ordinamento della Repubblica Italiana
7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni
8. Organismi internazionali

Consuetudine
La consuetudine [G], a differenza delle precedenti fonti, che sono tutte scritte, è una fonte del diritto non scritta basata sulla tradizione.

Perché si possa parlare di consuetudine occorrono due condizioni:
  • l’abitudine a seguire un certo comportamento per un determinato periodo di tempo (diuturnitas);
  • la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinio iuris ac necessitatis).
Tradizionalmente viene distinta in:
  • consuetudine secundum legem, quando è richiamata dalle leggi scritte;
  • consuetudine praeter legem, quando regola materie non disciplinate da fonti scritte;
  • consuetudine contra legem, quando è contraria a norme di legge e si pone in posizione abrogativa rispetto a norme di legge. Non è ammissibile nel nostro ordinamento.
Nel nostro ordinamento giuridico la consuetudine generalmente ha efficacia solo se espressamente richiamata dalle leggi, dai regolamenti o dagli usi.
Esistono tuttavia delle norme che non sono scritte in alcun documento né tanto meno richiamate, che sono però seguite in modo costante.

Un esempio è rappresentato dalla procedura di consultazione per la formazione del Governo, secondo la quale il Presidente della Repubblica riceve e consulta i segretari dei partiti politici, i Presidenti di Camera e Senato, i Presidenti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica prima di scegliere la persona a cui conferirà l’incarico di formare un nuovo Governo.
Tavole illustrative
Glossario
Tipologia dei links
 
Aggiornato al 11-11-2004
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