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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Garanzie parlamentari [G] Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni i membri del Parlamento godono di particolari garanzie (art. 68 della Costituzione [E]), le cosiddette immunità parlamentari [G], che comprendono l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e l’inviolabilità. Per insindacabilità s’intende che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma). L’ inviolabilità riguarda invece la procedibilità ovvero la sottoponibilità del parlamentare a processo penale in ordine a reati compiuti durante il suo mandato. L’art. 68 Cost., come riformato dalla legge Cost. 3/1993 [E], prevede ormai solo una serie residuale di ipotesi in cui, per processare penalmente un parlamentare, occorre richiedere ed ottenere l’autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza. Tale autorizzazione è richiesta per:
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Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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