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6. Ordinamento della Repubblica Italiana
Presentazione
Indice Sommario
1. Il diritto: definizione e partizioni
2. Fonti del diritto
3. Fonti del diritto italiano
4. Fonti del diritto comunitario
5. Fonti del diritto internazionale
6. Ordinamento della Repubblica Italiana
7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni
8. Organismi internazionali

Garanzie parlamentari [G]
Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni i membri del Parlamento godono di particolari garanzie (art. 68 della Costituzione [E]), le cosiddette immunità parlamentari [G], che comprendono l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e l’inviolabilità.

Per insindacabilità s’intende che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma).

L’ inviolabilità riguarda invece la procedibilità ovvero la sottoponibilità del parlamentare a processo penale in ordine a reati compiuti durante il suo mandato. L’art. 68 Cost., come riformato dalla legge Cost. 3/1993 [E], prevede ormai solo una serie residuale di ipotesi in cui, per processare penalmente un parlamentare, occorre richiedere ed ottenere l’autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza.

Tale autorizzazione è richiesta per:
  • arrestare un parlamentare;
  • limitare in altro modo la sua libertà personale;
  • perquisire la sua persona o il suo domicilio;
  • intercettare le sue telefonate e la sua corrispondenza.
Trattandosi di prerogative riconosciute a determinate persone in virtù ed in funzione dell’esercizio di funzioni pubbliche di particolare importanza, le immunità non sono rinunciabili.
Tavole illustrative
Glossario
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Aggiornato al 11-11-2004
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