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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Parlamento - Funzioni Al Parlamento spetta il potere di esprimere la volontà politica degli elettori trasfondendola in norme giuridiche. L’attività principale delle due Camere è, infatti, proprio rappresentata dalla funzione legislativa [G] ossia quella di deliberare l’approvazione delle leggi. Per tale approvazione sono previste maggioranze particolari, dette quorum [G], in ordine al numero dei Parlamentari presenti in aula al momento di deliberare e in riferimento alla percentuale di voti necessaria [I]. Funzione legislativa [G] La funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, si deve distinguere in funzione legislativa ordinaria e funzione legislativa costituzionale. La prima è quella che porta all’emanazione di leggi ordinarie [I], la seconda invece viene esercitata quando si vuole modificare la Costituzione o approvare una legge di rango costituzionale [I]. La procedura seguita [T] nell’esercizio delle due funzioni è simile, caratterizzandosi la seconda per un maggior rigore e controllo (tempi più lunghi e maggioranze più elevate) [I]. Oltre alla funzione legislativa il Parlamento esercita alcuni poteri di controllo politico nei confronti del Governo e sugli organi da esso dipendenti. Il Parlamento inoltre mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica [G] per i reati di alto tradimento ed attentato alla Repubblica. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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