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6. Ordinamento della Repubblica Italiana
Presentazione
Indice Sommario
1. Il diritto: definizione e partizioni
2. Fonti del diritto
3. Fonti del diritto italiano
4. Fonti del diritto comunitario
5. Fonti del diritto internazionale
6. Ordinamento della Repubblica Italiana
7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni
8. Organismi internazionali

Parlamento - Funzioni
Al Parlamento spetta il potere di esprimere la volontà politica degli elettori trasfondendola in norme giuridiche. L’attività principale delle due Camere è, infatti, proprio rappresentata dalla funzione legislativa [G] ossia quella di deliberare l’approvazione delle leggi.

Per tale approvazione sono previste maggioranze particolari, dette quorum [G], in ordine al numero dei Parlamentari presenti in aula al momento di deliberare e in riferimento alla percentuale di voti necessaria [I].

Funzione legislativa [G]
La funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, si deve distinguere in funzione legislativa ordinaria e funzione legislativa costituzionale. La prima è quella che porta all’emanazione di leggi ordinarie [I], la seconda invece viene esercitata quando si vuole modificare la Costituzione o approvare una legge di rango costituzionale [I].
La procedura seguita [T] nell’esercizio delle due funzioni è simile, caratterizzandosi la seconda per un maggior rigore e controllo (tempi più lunghi e maggioranze più elevate) [I].

Oltre alla funzione legislativa il Parlamento esercita alcuni poteri di controllo politico nei confronti del Governo e sugli organi da esso dipendenti.

Il Parlamento inoltre mette in stato d’accusa il Presidente della Repubblica [G] per i reati di alto tradimento ed attentato alla Repubblica.

Tavole illustrative
Glossario
Tipologia dei links
 
Aggiornato al 11-11-2004
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