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Presentazione Indice Sommario 1. Il diritto: definizione e partizioni 2. Fonti del diritto 3. Fonti del diritto italiano 4. Fonti del diritto comunitario 5. Fonti del diritto internazionale 6. Ordinamento della Repubblica Italiana 7. L'Unione Europea e le sue Istituzioni 8. Organismi internazionali |
Poteri del Governo Il Governo estrinseca la sua attività attraverso la funzione legislativa a lui accordata nei casi previsti dalla Costituzione e tramite l’esercizio del potere regolamentare. Funzione legislativa La funzione legislativa del Governo si esercita attraverso due atti aventi forza di legge, capaci cioè di sostituirsi ad una legge ordinaria: Potere regolamentare La potestà regolamentare del Governo, secondo l'art. 17 della Legge 400 del 1988 [E], si manifesta attraverso l'adozione e la successiva emanazione di regolamenti. I regolamenti del potere esecutivo rappresentano l’attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti comunitari) [I]. I regolamenti sono fonti secondarie [I] e come tali non possono derogare né alla Costituzione (come d'altra parte avviene per le fonti primarie) né tanto meno alle leggi ordinarie. Inoltre non possono regolare materie coperte da riserva di legge sia essa assoluta o relativa, né possono prevedere sanzioni penali. |
Tavole illustrative Glossario Tipologia dei links |
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Aggiornato al 11-11-2004 |
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